L' ASP vi ringrazia per la vostra donazione >>> IBAN: CH80 0900 0000 1000 4334 2 Associazione Svizzera-Palestina
I) NOME, SEDE E OBIETTIVI >>> pdf <<<
II) MEMBRI
III) RISORSE
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLI
VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
I) NOME, SEDE E OBIETTIVI
Art. 1: Nome e sede
L’ "Associazione Svizzera-Palestina (ASP)" è un’Associazione conforme all’Articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede a Berna.
La ASP è un ente di pubblica utilità, indipendente dai partiti politici e aconfessionale.
Art. 2:Obiettivi e scopo
L’ASP sostiene gli obiettivi del popolo palestinese per realizzare completamente i suoi inalienabili diritti come popolo e come singoli individui.
Nella fattispecie l’ASP si riferisce ai "Diritti umani universali dell’ONU", al "Diritto internazionale e ai protocolli aggiuntivi" e alle "Risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU e del Consiglio di sicurezza dell’ONU".
L'ASG combatte tutte le forme e i tipi di razzismo.
Art. 3: Realizzazione degli obiettivi
Per realizzare gli obiettivi:
II) MEMBRI
Art. 4: Condizioni di ammissione
Ogni persona fisica che accetta i presenti statuti, può diventare membro dell’Associazione.
L’ammissione nell’Associazione avviene tramite il Comitato.
Art. 5: Uscita
L’uscita dall’Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante una notifica scritta al Comitato.
Art. 6: Esclusione
III) MEZZI
Art. 7:Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’ASP sono:
IV) ORGANIZZAZIONE
Art. 8: Organi
Gli organi dell’ASP sono:
L'Assemblea Generale
Art. 9:Competenze
Le competenze dell’Assemblea generale sono:
Art. 10: Convocazione
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente, possibibilmente durante il primo quartale.
Un’Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta del Comitato o di un quinto dei Membri. Si riunisce entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta.
L’Assemblea generale viene convocata mediante una lettera indirizzata a ogni Membro (Posta o e-mail) almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea. Le trattande sono allegate alla convocazione. Sono pure allegate eventuali proposte di modifica degli statuti.
Art. 11: Decisioni
L’Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei Membri presenti.
Per le elezioni basta la maggioranza semplice.
Le modifiche degli statuti vengono decise a maggioranza assoluta dei Membri presenti.
Il Comitato
Art. 12: Composizione
Il Comitato è composto da 5 a 9 persone.
Il periodo di nomina è di 2 anni. È possibile la rielezione.
Ad eccezione del Presidente/essa, il Comitato si costituisce autonomamente.
Per principio il Comitato è attivo su base volontaria; ha diritto al risarcimento delle spese effettive.
Art. 13: Competenze
Il Comitato dirige il lavoro dell’ASP nel quadro dei suoi obiettivi prestabiliti.
Convoca l’Assemblea generale e applica le sue decisioni.
Nomina un/una vicepresidente, un/una cassiere/a, un/una segretario/a.
Art. 14 Segretariato
Il segretariato può essere occupato da un membro del Comitato o da un Membro dell’Associazione eletto dal Comitato.
In quest’ultimo caso il/la segretario/a non ha diritto di voto nel Comitato
Art. 15: Sedute
Il Comitato si riunisce secondo necessità, tuttavia di regola almeno 6 volte all’anno.
Le sedute possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione elettronici (per es. Skype).
Per le sedute vengono approntati di volta in volta una lista delle trattande e un verbale decisionale.
Il Comitato provvede a distribuire equamente i compiti e le responsabilità tra i suoi membri.
Nel limite del possibile il Comitato lavora su base consensuale.
Art 16. Altri Organi ad hoc
In caso di necessità il Comitato può creare speciali gruppi di lavoro.
Se i membri lo richiedono il Comitato può autorizzare la fondazione di sezioni.
Le sezioni devono essere rappresentate nel Comitato e confermate dall’Assemblea generale.
V) CONTROLLI
Art. 17: Revisione dei conti
L’Assemblea generale nomina due Revisori dei conti con un periodo di nomina di 2 anni.
Essi verificano la contabilità e il bilancio allestiti dal/la cassiere/a.
Essi sottopongono il loro rapporto scritto all’Assemblea generale.
VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 18:Scioglimento
L’Assemblea generale convocata per questo scopo può decretare lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.
Art. 19: Liquidazione
In caso di scioglimento la liquidazione viene eseguita dal Comitato salvo che l’Assemblea generale definisca un altro liquidatore.
Art. 20:Distribuzione degli attivi dopo un’eventuale liquidazione
Dopo il saldo dei debiti, un’eventuale plusvalenza viene utilizzata secondo decisione dell’Assemblea generale per uno scopo conforme agli obiettivi dell’ASP e versata a un’Organizzazione di pubblica utilità e fiscalmente esente..
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Questi statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale tenutasi a Berna il 26 maggio 2018.
Sostituiscono i precedenti statuti modificati il 3 dicembre 2005, il 15 novembre 1997, il 20 maggio 1984, il 6 ottobre 1979 come pure gli statuti approvati dall’Assemblea generale costituente del 27giugno 1976.
In caso di dubbio fa stato il testo in tedesco.