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I) NOME, SEDE E OBIETTIVI >>> PDF <<<
II) MEMBRI
III) MEZZI
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLI
VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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Art. 1 Nome e sede
L’ "Associazione Svizzera-Palestina (ASP)" è un’Associazione conforme all’Articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede a Berna.
L'ASP è un'organizzazione senza scopo di lucro, indipendente dal punto di vista confessionale e politico.
Art. 2 Obiettivi e scopo
L’ASP sostiene gli obiettivi del popolo palestinese per realizzare completamente i suoi inalienabili diritti come popolo e come singoli individui.
Nella fattispecie l’ASP si riferisce ai "Diritti umani universali dell’ONU", al "Diritto internazionale e ai protocolli aggiuntivi" e alle "Risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU e del Consiglio di sicurezza dell’ONU".
L'ASP combatte tutte le forme e i tipi di razzismo.
Art. 3 Realizzazione degli obiettivi
Per realizzare gli obiettivi:
a) l'ASP si sforza di rendere udibile e riconoscibile la voce palestinese nella vita pubblica e politica svizzera.
b) l'ASP diffonde informazioni sulla storia e la vita in Palestina e Israele e sulla lotta politica del popolo palestinese per la giustizia, incoraggiando o organizzando esso stesso pubblicazioni ed eventi in questo campo,
c) l’ASP promuove i contatti con rappresentanti del popolo palestinese;
d) l'ASP collabora anche con altre organizzazioni che lavorano per l'autodeterminazione del popolo palestinese;
e) l'ASP avvia, attua e sostiene progetti per migliorare la situazione dei palestinesi;
f) L'ASP sta sviluppando relazioni con organizzazioni palestinesi e israeliane che lavorano sul campo per i diritti del popolo palestinese;
g) l’ASP promuove gli scambi culturali, economici, scientifici e politici con il popolo palestinese
Art. 4 Condizioni di ammissione
Ogni persona fisica che accetta i presenti statuti, può diventare membro dell’Associazione.
L’ammissione nell’Associazione avviene tramite il Comitato.
Art. 5 Uscita
L’uscita dall’Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante una notifica scritta al Comitato.
Art. 6 Esclusione
a) I Membri che, malgrado i richiami, non pagano la quota, perdono la loro appartenenza all’Associazione e tutti i diritti riservati ai Membri.
Il Comitato può varare delle prescrizioni esecutive.
b) I Membri che infrangono gli statuti possono essere richiamati o esclusi. Richiami e esclusioni devono essere confermati per iscritto
c) Il Membro colpito dalle sanzioni può ricorrere contro il richiamo o l’esclusione entro 30 giorni mediante lettera raccomandata alla segreteria. Sull’esclusione dovrà decidere la prossima Assemblea generale.
Art. 7 Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’ASP sono:
a) I contributi annuali dei Membri.
b) Il ricavato dagli eventi e dalla vendita di materiali.
Art. 8 Organi
Gli organi dell’ASP sono:
a) l’Assemblea generale
b) il Comitato
i Revisori dei conti
L’Assemblea generale
Art. 9 Competenze
Le competenze dell’Assemblea generale sono:
a) l’approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale,
b) l’approvazione del rapporto annuale del Comitato,
c) l’accettazione del rapporto dei Revisori e l’approvazione del consuntivo,
d) lo scarico del Comitato,
e) l’elezione del Presidente/essa e degli altri membri del Comitato come pure dei Revisori dei conti,
f) la definizione dell’ammontare della tassa per i Membri,
g) l’approvazione del preventivo annuale,
h) l’approvazione del programma di attività,
i) l’approvazione di ulteriori iniziative proposte dai Membri o dal Comitato,
j) la modifica degli statuti,
k) la decisione di sciogliere l’Associazione e l’utilizzo dei mezzi derivanti dalla liquidazione.
Art.10 Convocazione
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente, possibibilmente durante il primo quartale.
Un’Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta del Comitato o di un quinto dei Membri. Si riunisce entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta.
L’Assemblea generale viene convocata mediante una lettera indirizzata a ogni Membro (Posta o e-mail) almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea. Le trattande sono allegate alla convocazione. Sono pure allegate eventuali proposte di modifica degli statuti.
Art. 11 Decisioni
L’Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei Membri presenti.
Per le elezioni basta la maggioranza semplice.
Le modifiche degli statuti vengono decise a maggioranza assoluta dei Membri presenti.
Il Comitato
Art. 12 Composizione
Il Comitato è composto da 5 a 9 persone.
Il periodo di nomina è di 2 anni. È possibile la rielezione.
Ad eccezione del Presidente/essa, il Comitato si costituisce autonomamente.
Per principio il Comitato è attivo su base volontaria; ha diritto al risarcimento delle spese effettive.
Art. 13 Competenze
Il Comitato dirige il lavoro dell’ASP nel quadro dei suoi obiettivi prestabiliti.
Può aggiudicare a persone o aziende idonee i contratti che servono al raggiungimento degli obiettivi. I contraenti devono riferire al Consiglio
esecutivo.
Convoca l’Assemblea generale e applica le sue decisioni.
Art. 14 Segretariato
Il segretariato può essere occupato da un membro del Comitato o da un Membro dell’Associazione eletto dal Comitato.In quest’ultimo caso il/la segretario/a non ha diritto di voto nel Comitato.
Art. 15 Sedute
Il Comitato si riunisce secondo necessità, tuttavia di regola almeno 6 volte all’anno.
Le sedute possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione elettronici (per es. Skype).
Per le sedute vengono approntati di volta in volta una lista delle trattande e un verbale decisionale.
Il Comitato provvede a distribuire equamente i compiti e le responsabilità tra i suoi membri.
Nel limite del possibile il Comitato lavora su base consensuale.
Art 16. Altri Organi ad hoc
In caso di necessità il Comitato può creare speciali gruppi di lavoro.
Se i membri lo richiedono il Comitato può autorizzare la fondazione di sezioni.Le sezioni devono essere rappresentate nel Comitato e confermate dall’Assemblea generale.
Art. 17 Revisione dei conti.
Due revisori dei conti saranno eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni.
Essi verificano la contabilità e il bilancio allestiti dal/la cassiere/a. Essi sottopongono il loro rapporto scritto all’Assemblea generale.
Art. 18 Scioglimento
L’Assemblea generale convocata per questo scopo può decretare lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.
Art. 19 Liquidazione
In caso di scioglimento la liquidazione viene eseguita dal Comitato salvo che l’Assemblea generale definisca un altro liquidatore.
Art. 20 Distribuzione degli attivi dopo un’eventuale liquidazione
Dopo il saldo dei debiti, un’eventuale plusvalenza viene utilizzata secondo decisione dell’Assemblea generale per uno scopo conforme agli obiettivi dell’ASP e versata a un’Organizzazione di pubblica utilità e fiscalmente esente.
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Questi Statuti sono stati adottati dall'Assemblea Generale il 4 febbraio 2023.Sostituiscono le precedenti modifiche allo Statuto del 26 maggio 2018 a Berna, 3 dicembre 2005, il 15 novembre 1997, il 20 maggio 1984, il 6 ottobre 1979 come pure gli statuti approvati dall’Assemblea generale costituente del 27giugno 1976.
In caso di dubbio fa stato il testo in tedesco.
I) NOME, SEDE E OBIETTIVI >>> pdf <<<
II) MEMBRI
III) RISORSE
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLI
VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
I) NOME, SEDE E OBIETTIVI
Art. 1: Nome e sede
L’ "Associazione Svizzera-Palestina (ASP)" è un’Associazione conforme all’Articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede a Berna.
La ASP è un ente di pubblica utilità, indipendente dai partiti politici e aconfessionale.
Art. 2:Obiettivi e scopo
L’ASP sostiene gli obiettivi del popolo palestinese per realizzare completamente i suoi inalienabili diritti come popolo e come singoli individui.
Nella fattispecie l’ASP si riferisce ai "Diritti umani universali dell’ONU", al "Diritto internazionale e ai protocolli aggiuntivi" e alle "Risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU e del Consiglio di sicurezza dell’ONU".
L'ASG combatte tutte le forme e i tipi di razzismo.
Art. 3: Realizzazione degli obiettivi
Per realizzare gli obiettivi:
II) MEMBRI
Art. 4: Condizioni di ammissione
Ogni persona fisica che accetta i presenti statuti, può diventare membro dell’Associazione.
L’ammissione nell’Associazione avviene tramite il Comitato.
Art. 5: Uscita
L’uscita dall’Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante una notifica scritta al Comitato.
Art. 6: Esclusione
III) MEZZI
Art. 7:Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’ASP sono:
IV) ORGANIZZAZIONE
Art. 8: Organi
Gli organi dell’ASP sono:
L'Assemblea Generale
Art. 9:Competenze
Le competenze dell’Assemblea generale sono:
Art. 10: Convocazione
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente, possibibilmente durante il primo quartale.
Un’Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta del Comitato o di un quinto dei Membri. Si riunisce entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta.
L’Assemblea generale viene convocata mediante una lettera indirizzata a ogni Membro (Posta o e-mail) almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea. Le trattande sono allegate alla convocazione. Sono pure allegate eventuali proposte di modifica degli statuti.
Art. 11: Decisioni
L’Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei Membri presenti.
Per le elezioni basta la maggioranza semplice.
Le modifiche degli statuti vengono decise a maggioranza assoluta dei Membri presenti.
Il Comitato
Art. 12: Composizione
Il Comitato è composto da 5 a 9 persone.
Il periodo di nomina è di 2 anni. È possibile la rielezione.
Ad eccezione del Presidente/essa, il Comitato si costituisce autonomamente.
Per principio il Comitato è attivo su base volontaria; ha diritto al risarcimento delle spese effettive.
Art. 13: Competenze
Il Comitato dirige il lavoro dell’ASP nel quadro dei suoi obiettivi prestabiliti.
Convoca l’Assemblea generale e applica le sue decisioni.
Nomina un/una vicepresidente, un/una cassiere/a, un/una segretario/a.
Art. 14 Segretariato
Il segretariato può essere occupato da un membro del Comitato o da un Membro dell’Associazione eletto dal Comitato.
In quest’ultimo caso il/la segretario/a non ha diritto di voto nel Comitato
Art. 15: Sedute
Il Comitato si riunisce secondo necessità, tuttavia di regola almeno 6 volte all’anno.
Le sedute possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione elettronici (per es. Skype).
Per le sedute vengono approntati di volta in volta una lista delle trattande e un verbale decisionale.
Il Comitato provvede a distribuire equamente i compiti e le responsabilità tra i suoi membri.
Nel limite del possibile il Comitato lavora su base consensuale.
Art 16. Altri Organi ad hoc
In caso di necessità il Comitato può creare speciali gruppi di lavoro.
Se i membri lo richiedono il Comitato può autorizzare la fondazione di sezioni.
Le sezioni devono essere rappresentate nel Comitato e confermate dall’Assemblea generale.
V) CONTROLLI
Art. 17: Revisione dei conti
L’Assemblea generale nomina due Revisori dei conti con un periodo di nomina di 2 anni.
Essi verificano la contabilità e il bilancio allestiti dal/la cassiere/a.
Essi sottopongono il loro rapporto scritto all’Assemblea generale.
VI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 18:Scioglimento
L’Assemblea generale convocata per questo scopo può decretare lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.
Art. 19: Liquidazione
In caso di scioglimento la liquidazione viene eseguita dal Comitato salvo che l’Assemblea generale definisca un altro liquidatore.
Art. 20:Distribuzione degli attivi dopo un’eventuale liquidazione
Dopo il saldo dei debiti, un’eventuale plusvalenza viene utilizzata secondo decisione dell’Assemblea generale per uno scopo conforme agli obiettivi dell’ASP e versata a un’Organizzazione di pubblica utilità e fiscalmente esente..
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Questi statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale tenutasi a Berna il 26 maggio 2018.
Sostituiscono i precedenti statuti modificati il 3 dicembre 2005, il 15 novembre 1997, il 20 maggio 1984, il 6 ottobre 1979 come pure gli statuti approvati dall’Assemblea generale costituente del 27giugno 1976.
In caso di dubbio fa stato il testo in tedesco.
La realizzazione di questi diritti è la premessa irrinunciabile per la soluzione della questione palestinese e per una pace giusta e duratura. In questo contesto è auspicabile la realizzazione delle risoluzioni ONU più rilevanti.
L’Associazione Svizzera -Palestina unisce tutti coloro che in Svizzera si impegnano per i diritti del popolo palestinese. L’Associazione Svizzera-Palestina informa sulle vere cause del conflitto in Palestina e sulle premesse per una soluzione equa che potrebbe portare a una pace giusta. L’Associazione Svizzera -Palestina organizza iniziative parlamentari, petizioni, eventi, ecc. affinchè la Svizzera si impegni attivamente per far applicare le risoluzioni ONU, il diritto umanitario internazionale e i Diritti dell’uomo.
L’Associazione Svizzera-Palestina partecipa alla campagna internazionale di Boicotto, disinvestimento e sanzioni (BDS) fino alla fine dell’occupazione israeliana, della colonizzazione e blocco dei territori occupati sin dal 1967 e della discriminazione delle cittadine e dei cittadini palestinesi in Israele come pure fino all’applicazione del diritto al ritorno dei profughi nella loro patria. L’Associazione Svizzera-Palestina promuove particolarmente la proibizione dell’importazione di merci prodotte nelle colonie illegali site nei territori occupati.
L’Associazione Svizzera-Palestina collabora con tutte le organizzazioni che si impegnano per l’autodeterminazione del popolo palestinese. L’ASP è una componente della rete di solidarietà internazionale con il popolo palestinese.
Approvato dal comitato dell’Associazione Svizzera- Palestina, Olten, 3 marzo 2011
L’Associazione Svizzera-Palestina ASP è stata fondata nel 1976. Come organizzazione confessionalmente e politicamente indipendente e di pubblica utilità, persegue lo scopo di rafforzare i rapporti con il popolo palestinese e di informare i suoi membri e l’opinione pubblica svizzera sulla situazione politica, sociale e culturale in Palestina.
L’ASP sostiene il popolo palestinese nelle sue rivendicazioni per i suoi diritti inalienabili, come sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale con le relative risoluzioni ONU e che sono la premessa per una pace giusta e durevole:
Il diritto al ritorno dei profughi nella loro patria, il diritto all’autodeterminazione come pure il diritto a uno stato indipendente e autosufficiente con capitale Gerusalemme.
A questo scopo la ASP sostiene e organizza degli eventi che approfondiscono la conoscenza delle condizioni sociali e storiche in Palestina e a livello politico si impegna per il rafforzamento delle relazioni tra la Svizzera e la Palestina.
Trovate informazioni più dettagliate sotto „Statuti“
CCP 10-4334-2
IBAN CH80 0900 0000 1000 4334 2
BIC POFICHBEXXX
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STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA-PALESTINA
I) DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
II) MEMBRI
III) RISORSE
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLO
VI) DISSOLUZIONE
Art. 1: Denominazione e sede
Con il nome "Associazione Svizzera-Palestina" è costituita un'associazione organizzata corporativamente secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sua sede è presso il domicilio del presidente. L'ASP è un'associazione di utilità pubblica indipendente da ogni partito e da ogni confessione.
Art. 2: Scopo
L'ASP sostiene la lotta condotta dal popolo palestinese per l'esercizio dei suoi diritti inalienabili così come sono stati definiti dall'OLP e come sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale:
L'ASP ha come scopo di incrementare e di approfondire la solidarietà verso il popolo palestinese. L'ASP lotta contro ogni forma di razzismo.
Art. 3: Mezzi
Per realizzare i suoi scopi, L'ASP
II) MEMBRI
Art. 4: Condizioni d'ammissione
Può diventare membro ogni persona fisica che esprime il suo accordo con questi statuti. Le persone che professano idee antisemite non sono ammesse nell'Associazione.
Art. 5: Dimissioni
Ogni membro può uscire dall'Associazione in qualsiasi momento con una semplice dichiarazione indirizzata alla sua sezione e al Segretariato Nazionale.
Art. 6: Esclusione
Un membro può essere escluso su proposta di una sezione o della Commissione Nazionale. In ogni caso l'esclusione deve essere ratificata dalla Commissione Nazionale. Entro il termine di 30 giorni, il membro escluso può ricorrere contro questa esclusione inviando una lettera raccomandata al Segretariato. In questo caso la prossima Assemblea Generale decide in merito all'esclusione.
Art. 7: Decadimento
Chi non paga la quota annuale malgrado un richiamo scritto è decaduto in pieno diritto dalla sua qualità di socio alla fine dell'esercizio sociale. Il richiamo deve menzionare questa conseguenza in modo esplicito.
III) RISORSE
Art. 8: Risorse
Le risorse delL'ASP sono le seguenti:
IV) ORGANIZZAZIONE
Art. 9: Organi
Gli organi delL'ASP sono i seguenti:
L'Assemblea Generale
Art. 10: Compiti
I compiti dell'Assemblea Generale sono i seguenti:
Art. 12: Decisioni
L'Assemblea Generale prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti. Per le elezioni, al secondo turno è sufficiente la maggioranza semplice. Per la modifica degli statuti occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti.
Il Comitato
Art. 13: Composizione
I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale.
Art. 14: Compiti
Il Comitato dirige il lavoro delL'ASP coerentemente con i suoi scopi. Convoca l'Assemblea Generale e applica le sue decisioni.
Art. 15: Sedute
Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. Le sedute sono convocate dal presidente. Ogni membro può chiedere la convocazione del Comitato per mezzo di una lettera al presidente.
V) CONTROLLO
Art. 16: Revisione dei conti
L'Assemblea Generale elegge ogni anno due revisori dei conti. Essi controllano il conto d'esercizio e il bilancio redatti dal(la) tesorerie(a). Sottopongono all'Assemblea Generale le loro costatazioni con un rapporto scritto.
VI) DISSOLUZIONE
Art. 17: Dissoluzione
L'Assemblea Generale può decidere la dissoluzione dell'Associazione con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. L'Assemblea deve essere convocata con questo scopo.
Art. 18: Liquidazione
In caso di dissoluzione, la liquidazione è effettuata dal Comitato, a meno che l'Assemblea Generale designi dei liquidatori.
Art. 19: Ripartizione del saldo attivo
Dopo pagamento dei debiti, l'eventuale saldo attivo è utilizzato, secondo la decisione dell'Assemblea Generale, per uno scopo analogo a quello perseguito dalL'ASP e consegnato ad un'organizzazione di utilità pubblica esente da imposte.
Statuti approvati dall'Assemblea Generale a Berna il 3 dicembre 2005.