L' ASP vi ringrazia per la vostra donazione >>> IBAN: CH80 0900 0000 1000 4334 2 Associazione Svizzera-Palestina
STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA-PALESTINA
I) DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
II) MEMBRI
III) RISORSE
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLO
VI) DISSOLUZIONE
Art. 1: Denominazione e sede
Con il nome "Associazione Svizzera-Palestina" è costituita un'associazione organizzata corporativamente secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sua sede è presso il domicilio del presidente. L'ASP è un'associazione di utilità pubblica indipendente da ogni partito e da ogni confessione.
Art. 2: Scopo
L'ASP sostiene la lotta condotta dal popolo palestinese per l'esercizio dei suoi diritti inalienabili così come sono stati definiti dall'OLP e come sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale:
L'ASP ha come scopo di incrementare e di approfondire la solidarietà verso il popolo palestinese. L'ASP lotta contro ogni forma di razzismo.
Art. 3: Mezzi
Per realizzare i suoi scopi, L'ASP
II) MEMBRI
Art. 4: Condizioni d'ammissione
Può diventare membro ogni persona fisica che esprime il suo accordo con questi statuti. Le persone che professano idee antisemite non sono ammesse nell'Associazione.
Art. 5: Dimissioni
Ogni membro può uscire dall'Associazione in qualsiasi momento con una semplice dichiarazione indirizzata alla sua sezione e al Segretariato Nazionale.
Art. 6: Esclusione
Un membro può essere escluso su proposta di una sezione o della Commissione Nazionale. In ogni caso l'esclusione deve essere ratificata dalla Commissione Nazionale. Entro il termine di 30 giorni, il membro escluso può ricorrere contro questa esclusione inviando una lettera raccomandata al Segretariato. In questo caso la prossima Assemblea Generale decide in merito all'esclusione.
Art. 7: Decadimento
Chi non paga la quota annuale malgrado un richiamo scritto è decaduto in pieno diritto dalla sua qualità di socio alla fine dell'esercizio sociale. Il richiamo deve menzionare questa conseguenza in modo esplicito.
III) RISORSE
Art. 8: Risorse
Le risorse delL'ASP sono le seguenti:
IV) ORGANIZZAZIONE
Art. 9: Organi
Gli organi delL'ASP sono i seguenti:
L'Assemblea Generale
Art. 10: Compiti
I compiti dell'Assemblea Generale sono i seguenti:
Art. 12: Decisioni
L'Assemblea Generale prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti. Per le elezioni, al secondo turno è sufficiente la maggioranza semplice. Per la modifica degli statuti occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti.
Il Comitato
Art. 13: Composizione
I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale.
Art. 14: Compiti
Il Comitato dirige il lavoro delL'ASP coerentemente con i suoi scopi. Convoca l'Assemblea Generale e applica le sue decisioni.
Art. 15: Sedute
Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. Le sedute sono convocate dal presidente. Ogni membro può chiedere la convocazione del Comitato per mezzo di una lettera al presidente.
V) CONTROLLO
Art. 16: Revisione dei conti
L'Assemblea Generale elegge ogni anno due revisori dei conti. Essi controllano il conto d'esercizio e il bilancio redatti dal(la) tesorerie(a). Sottopongono all'Assemblea Generale le loro costatazioni con un rapporto scritto.
VI) DISSOLUZIONE
Art. 17: Dissoluzione
L'Assemblea Generale può decidere la dissoluzione dell'Associazione con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. L'Assemblea deve essere convocata con questo scopo.
Art. 18: Liquidazione
In caso di dissoluzione, la liquidazione è effettuata dal Comitato, a meno che l'Assemblea Generale designi dei liquidatori.
Art. 19: Ripartizione del saldo attivo
Dopo pagamento dei debiti, l'eventuale saldo attivo è utilizzato, secondo la decisione dell'Assemblea Generale, per uno scopo analogo a quello perseguito dalL'ASP e consegnato ad un'organizzazione di utilità pubblica esente da imposte.
Statuti approvati dall'Assemblea Generale a Berna il 3 dicembre 2005.