Associazione Svizzera-Palestina

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STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA-PALESTINA

 

I) DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
II) MEMBRI
III) RISORSE
IV) ORGANIZZAZIONE
V) CONTROLLO
VI) DISSOLUZIONE

Art. 1: Denominazione e sede

Con il nome "Associazione Svizzera-Palestina" è costituita un'associazione organizzata corporativamente secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sua sede è presso il domicilio del presidente. L'ASP è un'associazione di utilità pubblica indipendente da ogni partito e da ogni confessione.

Art. 2: Scopo

L'ASP sostiene la lotta condotta dal popolo palestinese per l'esercizio dei suoi diritti inalienabili così come sono stati definiti dall'OLP e come sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale:

  • il diritto al ritorno dei rifugiati nella loro patria;
  • il diritto all'autodeterminazione;
  • il diritto ad uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale.

L'ASP ha come scopo di incrementare e di approfondire la solidarietà verso il popolo palestinese. L'ASP lotta contro ogni forma di razzismo.

Art. 3: Mezzi

Per realizzare i suoi scopi, L'ASP

  • diffonde l'informazione sulla storia, la lotta e la vita del popolo palestinese e incoraggia le manifestazioni e le iniziative in questo campo;
  • prende e sostiene iniziative in campo umanitario;
  • collabora con altre associazioni che hanno gli stessi scopi.


II) MEMBRI

Art. 4: Condizioni d'ammissione

Può diventare membro ogni persona fisica che esprime il suo accordo con questi statuti. Le persone che professano idee antisemite non sono ammesse nell'Associazione.

Art. 5: Dimissioni

Ogni membro può uscire dall'Associazione in qualsiasi momento con una semplice dichiarazione indirizzata alla sua sezione e al Segretariato Nazionale.

Art. 6: Esclusione

Un membro può essere escluso su proposta di una sezione o della Commissione Nazionale. In ogni caso l'esclusione deve essere ratificata dalla Commissione Nazionale. Entro il termine di 30 giorni, il membro escluso può ricorrere contro questa esclusione inviando una lettera raccomandata al Segretariato. In questo caso la prossima Assemblea Generale decide in merito all'esclusione.

Art. 7: Decadimento

Chi non paga la quota annuale malgrado un richiamo scritto è decaduto in pieno diritto dalla sua qualità di socio alla fine dell'esercizio sociale. Il richiamo deve menzionare questa conseguenza in modo esplicito.

III) RISORSE

Art. 8: Risorse

Le risorse delL'ASP sono le seguenti:

  • le quote annuali dei membri;
  • il ricavo dalla vendita di materiali;
  • i doni e gli eventuali lasciti senza condizioni per gli scopi dell'ASP.


IV) ORGANIZZAZIONE

Art. 9: Organi

Gli organi delL'ASP sono i seguenti:

  • l'Assemblea Generale - il Comitato
  • i revisori dei conti.
  • L'Assemblea Generale

 

L'Assemblea Generale

Art. 10: Compiti

I compiti dell'Assemblea Generale sono i seguenti:

  • modifica degli statuti
  • elezione del presidente e degli altri membri del Comitato
  • elezione dei revisori dei conti
  • approvazione del rapporto dei revisori dei conti, del conto annuale e del rapporto di attività del Comitato
  • adozione del programma annuale delle attività e del preventivo
  • determinazione della quota sociale annua.
  • Art. 11: Convocazione
  • L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato una volta all'anno. Un'Assemblea Generale straordinaria è convocata quando è richiesta da un quinto dei suoi membri o da una sezione. Essa deve aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. L'Assemblea Generale è convocata tramite una lettera inviata ad ogni membro almeno 20 giorni prima della data della sua riunione. Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere menzionati nella convocazione. Le proposte di modifica degli statuti vanno allegate.


Art. 12: Decisioni

L'Assemblea Generale prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti. Per le elezioni, al secondo turno è sufficiente la maggioranza semplice. Per la modifica degli statuti occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il Comitato

Art. 13: Composizione

I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale.

Art. 14: Compiti

Il Comitato dirige il lavoro delL'ASP coerentemente con i suoi scopi. Convoca l'Assemblea Generale e applica le sue decisioni.

Art. 15: Sedute

Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. Le sedute sono convocate dal presidente. Ogni membro può chiedere la convocazione del Comitato per mezzo di una lettera al presidente.

V) CONTROLLO

Art. 16: Revisione dei conti

L'Assemblea Generale elegge ogni anno due revisori dei conti. Essi controllano il conto d'esercizio e il bilancio redatti dal(la) tesorerie(a). Sottopongono all'Assemblea Generale le loro costatazioni con un rapporto scritto.

VI) DISSOLUZIONE

Art. 17: Dissoluzione

L'Assemblea Generale può decidere la dissoluzione dell'Associazione con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. L'Assemblea deve essere convocata con questo scopo.

Art. 18: Liquidazione

In caso di dissoluzione, la liquidazione è effettuata dal Comitato, a meno che l'Assemblea Generale designi dei liquidatori.

Art. 19: Ripartizione del saldo attivo

Dopo pagamento dei debiti, l'eventuale saldo attivo è utilizzato, secondo la decisione dell'Assemblea Generale, per uno scopo analogo a quello perseguito dalL'ASP e consegnato ad un'organizzazione di utilità pubblica esente da imposte.

Statuti approvati dall'Assemblea Generale a Berna il 3 dicembre 2005.